Centro Interdipartimentale di Ricerca “Nutraceutica e Alimentazione per la Salute”
Università di Pisa
REGOLAMENTO
Articolo 1. Finalità e sede
1. Ai sensi dell’art. 39.1 dello Statuto di Ateneo emanato con D.R. 27.2.2012, n. 2711G.U. N. 55 del 6-2-2012, e su iniziativa dei Dipartimenti di: Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali; Biologia; Farmacia; Medicina Clinica e Sperimentale; Patologia Chirurgica, Medica, Molecolare e dell’Area Critica; Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia; Veterinaria, è costituito il Centro Interdipartimentale di Ricerca “Nutraceutica e Alimentazione per la Salute” – NUTRAFOOD, di seguito indicato come Centro.
2. Il Centro ha tra le sue finalità principali:
- Promuovere, coordinare e svolgere ricerche interdisciplinari su temi inerenti le proprietà nutraceutiche del cibo, la nutrizione umana e animale, con specifico riferimento alle sostanze che possono svolgere un effetto preventivo e/o curativo di patologie umane ed animali, sia in quanto presenti negli alimenti che come singoli fattori. Gli studi riguarderanno in particolare:
- dosaggio, biodisponibilità e valutazione clinica di nutraceutici in alimenti (di uso corrente, arricchiti, funzionali) sia di origine vegetale che animale e in integratori alimentari;
- individuazione e caratterizzazione delle specie vegetali, animali e microbiche fonte di alimenti ricchi in sostanze nutraceutiche e studio dei fattori che ne influenzano il contenuto nelle fasi di produzione, conservazione, trasformazione e commercializzazione;
- caratterizzazione biologica, chimica e farmacologica dei fattori nutraceutici presenti negli alimenti e nelle piante, considerando le specie autoctone e alloctone;
- sicurezza e tracciabilità dei cibi, e il loro valore nutraceutico in relazione a produzione, conservazione, trasporto, commercializzazione ed utilizzo;
- valutazioni della fondatezza scientifica di indicazioni nutrizionali, sulla salute e sulla riduzione del rischio di malattie (health claims) di nutraceutici e alimenti, anche secondo quanto previsto dal regolamento CE 1924/2006.
- favorire una efficiente comunicazione dei risultati scientifici ottenuti;
- sviluppare attività di collaborazione e sinergie con altri enti di Ricerca pubblici e privati, nonché con il mondo della produzione alimentare e degli integratori alimentari;
- promuovere e sostenere il trasferimento tecnologico e la valorizzazione delle conoscenze e competenze acquisite e i prodotti della ricerca;
- promuovere l’organizzazione e la realizzazione di progetti di ricerca a livello regionale, nazionale ed internazionale;
- promuovere e realizzare l’organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento rivolti a professionisti, produttori e consumatori;
Articolo 2. Afferenze
1. Aderiscono al Centro i seguenti Dipartimenti:
- Biologia
- Farmacia
- Medicina Clinica e Sperimentale
- Patologia Chirurgica, Medica, Molecolare e dell’Area Critica
- Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia
- Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali
- Scienze Veterinarie
- Il Consiglio è l’organo di indirizzo e di programmazione delle attività del Centro. È convocato e presieduto dal Direttore ed è composto dal personale docente afferente al Centro e da un rappresentante designato dal e fra il personale tecnico amministrativo messo a disposizione del Centro. Alle sedute del Consiglio partecipa il responsabile amministrativo del Dipartimento che cura la gestione del Centro, con funzioni di segretario verbalizzante. Per il funzionamento del Consiglio valgono le norme previste dallo statuto e, in quanto compatibili, le norme di cui al presente regolamento sul funzionamento degli organi collegiali. In particolare il Consiglio:
2. Eventuali altri Dipartimenti interessati a partecipare possono aderire al Centro previa richiesta approvata dal Consiglio.
3. La richiesta di adesione deve essere adeguatamente motivata e preventivamente deliberata a maggioranza assoluta dai relativi consigli di Dipartimento. Essa deve inoltre indicare le risorse umane, le competenze e le eventuali risorse finanziarie messe a disposizione del Centro.
4. Possono collaborare con il Centro anche Istituzioni Universitarie, Enti di Ricerca e strutture dell’Azienda Universitaria Ospedaliera Pisana, previa stipula di convenzioni che ne delimitino termini e modalità.
5. Può afferire al Centro il personale docente strutturato dell’Università di Pisa, previo nulla osta del consiglio del Dipartimento di provenienza. La richiesta motivata deve essere approvata dal Consiglio.
6. Qualora un Dipartimento intenda recedere dal Centro, si applica la procedura prevista nel Regolamento Generale di Ateneo (RGA).
7. Qualora un docente intenda rinunciare ad afferire al Centro, può presentare richiesta motivata, che sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio.
Articolo 3. Organi
Sono organi del Centro: il Direttore, il Consiglio e la Giunta.
Articolo 4. Direttore
1. Il Direttore rappresenta il Centro e esercita funzioni di iniziativa e di promozione delle attività del Centro. In particolare:
a) convoca e presiede il Consiglio e cura l’esecuzione delle sue delibere;
b) sovrintende alla gestione delle attività del Centro, coordinando anche il lavoro del personale tecnico amministrativo messo a disposizione del Centro dai Dipartimenti;
c) redige una relazione annuale sul funzionamento del Centro, che sottopone all’approvazione del Consiglio, e inoltra ai Dipartimenti afferenti e all’amministrazione universitaria;
d) designa tra i docenti componenti il Consiglio il vice Direttore del Centro, che lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza;
2. Il Direttore è eletto dai membri del Consiglio ai sensi del RGA, art. 133 comma 3.
3. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente.
Articolo 5. Il Consiglio
a) esamina le eventuali richieste di utilizzazione delle risorse del Centro da parte di strutture dell’Ateneo o da altri enti, accogliendole nei limiti delle compatibilità con gli impegni già previsti;
b) formula i programmi di attività, tenendo conto degli obiettivi perseguiti dal Centro, al Dipartimento che ne cura la gestione, al fine dell’assegnazione delle risorse al Centro stesso mediante l’approvazione del budget economico e degli investimenti del Dipartimento;
c) garantisce che le collaborazioni messe in opera dal Centro siano compatibili con l’immagine e le finalità del Centro e quelle dell’Università.
Articolo 6. La Giunta
1. La Giunta coadiuva il direttore nell’esercizio delle sue funzioni e esercita attività istruttoria su tutte le materie attribuite al Consiglio del Centro.
2. La Giunta delibera sulle materie ad essa espressamente delegate dal Consiglio del Centro. La delibera con cui viene approvata la delega, assunta a maggioranza dei componenti del Consiglio del Centro, definisce i criteri, la durata e i limiti della delega, il cui contenuto non può comunque eccedere l’ordinaria amministrazione.
3. La Giunta è composta dal Direttore, dal Vicedirettore, dal rappresentante del personale tecnico-amministrativo designato nel Consiglio, e da una componente docente, suddivisa in modo paritetico fra i Dipartimenti aderenti al Centro, nella misura di un rappresentante per ciascun Dipartimento, designato dal Dipartimento medesimo tra i docenti afferenti al Centro stesso. Alle riunioni della Giunta partecipa il responsabile amministrativo del Centro, senza diritto di voto, con funzioni di segretario verbalizzante.
4. La Giunta dura in carica per tutto il mandato del Direttore.
5. Le modalità di funzionamento della Giunta seguono quanto previsto dall’art. 51 dello Statuto.
Articolo 7. Gestione
1. Il funzionamento del Centro si conforma allo Statuto e ai regolamenti dell’Università di Pisa.
2. La gestione amministrativo-contabile del Centro è affidata al Dipartimento sede del Centro.
3. Alla gestione amministrativo contabile del Centro si applicano, in quanto compatibili, le norme vigenti nell’Ateneo.
4. L’attività del Centro è svolta mediante il coordinamento comune del personale tecnico amministrativo e l’utilizzo di tutti gli spazi, gli impianti, le attrezzature, e i servizi pertinenti e quant’altro sia messo a disposizione dai Dipartimenti afferenti, o altrimenti acquisito.
Articolo 8. Risorse
1. Le risorse del Centro sono costituite dagli eventuali contributi stabiliti dai Dipartimenti aderenti. Sono costituite, inoltre, dagli eventuali finanziamenti al Centro erogati dai Ministeri, dall’Università, da altri enti pubblici o privati, in base a contratti, convenzioni o donazioni, stipulati dal Dipartimento che ne cura la gestione.
Articolo 9. Dipartimento di gestione e sede del Centro
1. Il Dipartimento di gestione e sede del Centro è il Dipartimento di afferenza del Direttore.
2. Al momento della costituzione del Centro il Dipartimento di gestione e sede del Centro è il Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentarie e Agro-ambientali (DiSAAA-a). Il Dipartimento DiSAAA-a mette a disposizione, come sede del Centro, un locale posto al primo piano dell’edificio B9 (stanza 1032-1034), attrezzato con prese di rete, telefoni e computer, mobili e arredi.
Articolo 10. Norme finali
1. Il presente regolamento è approvato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti ed è sottoposto ai controlli previsti dalla normativa vigente di Ateneo; è emanato con decreto del rettore ed entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione sul sito dell’Ateneo.
2. Per le modifiche al presente regolamento si applicano le stesse norme di cui al comma precedente.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia all’ordinamento generale, allo Statuto e ai Regolamenti di Ateneo.
Allegati: